Lo Statuto
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ASSOCIAZIONE ITALIANA DI NEUROPATOLOGIA E NEUROBIOLOGIA CLINICA
Approvato dall’Assemblea dei Soci il 27 maggio 1999 a Lipari; modificato dall’Assemblea dei Soci il
26 maggio 2006 a Roma ed il 24 maggio 2010 a Squillace (CZ).
Denominazione – Sede – Scopo
Art. 1
È costituita l’Associazione Italiana di Neuropatologia e Neurobiologia Clinica (AINPeNC).
Art. 2
L’AINPeNC è una associazione autonoma aderente alla Società Italiana di Neurologia (SIN).
Art. 3
L’ AINPeNC ha sede presso la residenza del Presidente in carica.
Art. 4
L’Associazione non ha fini di lucro ed è costituita per promuovere l’avanzamento della conoscenza e della pratica della Neuropatologia e della Neurobiologia Clinica. Conoscenza della Neuropatologia e della Neurobiologia Clinica è intesa come ricerca e studio di tutti gli aspetti neuropatologici e biopatologici delle malattie del sistema nervoso a livello cellulare, subcellulare e molecolare. Pratica della Neuropatologia e della Neurobiologia Clinica è intesa come utilizzo di tecniche di esplorazione diagnostica delle malattie del sistema nervoso in base alle loro caratteristiche morfofunzionali ed alla espressione di specifici marcatori cellulari e biomolecolari e come insegnamento delle competenze metodologiche per il procedimento diagnostico in Neuropatologia e Neurobiologia Clinica. L’Associazione organizza un congresso scientifico almeno una volta all’anno e promuove altre iniziative volte a perseguire gli scopi statutari.
Patrimonio ed Esercizi Sociali
Art. 5
Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’ AINPeNC;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
Le entrate dell’ AINPeNC sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dall’eventuale utile derivante da manifestazioni culturali e scientifiche o partecipazione ad esse;
c) da ogni altra entrata che concorrerà ad incrementare l’attivo sociale.
L’esercizio finanziario si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Entro 30 giorni dalla fine di ogni
esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.
Soci
Art. 6
Potranno essere soci dell’ AINPeNC tutti coloro che, presentati da almeno due soci, hanno dimostrato il proprio interesse scientifico coerente con gli scopi dell’Associazione. La domanda di adesione dovrà essere controfirmata da due soci e indirizzata al Presidente dell’AINPeNC. Ad essa dovrà essere allegato un curriculum. L’ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo. Gli ammessi sono tenuti a versare la quota annuale nella misura stabilita ed eventualmente aggiornata un anno per l’altro dall’assemblea dei soci. Attualmente la quota associativa è di € 75 (50 per i soci di età inferiore a 35 anni). Sono soci emeriti quei neuropatologi che si siano particolarmente distinti nel promuovere lo sviluppo della neuropatologia in Italia. I soci emeriti vengono scelti su proposta del Consiglio Direttivo. Essi non sono tenuti al pagamento della quota sociale.
Art. 7
La qualità di socio si perde per decesso, per dimissione volontaria, per indegnità riconosciuta dal Consiglio Direttivo con delibera ratificata dall’Assemblea dei soci ed automaticamente per morosità nel pagamento delle quote associative per tre anni consecutivi.
Assemblea dei Soci
Art. 8
L’Assemblea dei soci deve essere convocata dal Presidente in carica in via ordinaria almeno una volta all’anno in concomitanza con le sessioni scientifiche e amministrative programmate. Essa elegge al suo interno il Presidente, il Segretario-Tesoriere e i membri del Consiglio Direttivo. Essa elabora e fissa, in confronto concreto con la realtà scientifica, didattica e assistenziale, le linee programmatiche generali dell’ AINPeNC. Stabilisce inoltre l’ammontare della quota associativa e le modalità di riscossione, approva il bilancio e le attività svolte.
Tutte le deliberazioni dell’Assemblea dei soci entrano in vigore all’atto dell’approvazione.
Art. 9
La convocazione dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere fatta per iscritto mediante lettera contenente il relativo Ordine del Giorno e spedita presso il domicilio dichiarato del socio almeno trenta giorni prima della data fissata; fa fede il timbro postale.
L’Assemblea è valida se presente in prima convocazione la metà dei soci; in seconda convocazione – che può avvenire anche nella stessa giornata – se presente almeno un quarto dei soci.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice.
L’Assemblea è l’unico organo competente a modificare lo Statuto dell’AINPeNC o a scioglierla con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei soci presenti.
Consiglio Direttivo
Art. 10
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente uscente, dal Presidente in carica, dal Presidente eletto, dal Presidente della SIN, dal Segretario-Tesoriere, e da 5 consiglieri eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea. Il Segretario-Tesoriere rimane in carica tre anni e i consiglieri rimangono in carica un biennio e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta nella stessa carica. In caso di vacanza, le cariche verranno ricoperte seguendo la graduatoria dei non eletti.
Art. 11
Il Consiglio Direttivo collabora con il Presidente in carica per la completa realizzazione dei fini istituzionali dell’AINPeNC, sulla base di programmi approvati dall’Assemblea, coordinando la realizzazione delle iniziative scientifiche e culturali concordate.
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione, ad eccezione dell’approvazione del bilancio. Il Consiglio Direttivo può costituire particolari commissioni per specifici compiti.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in carica per sua iniziativa o su richiesta di 4 dei suoi membri o da un quinto dei soci.
Le sedute sono valide qualora sia presente la metà più uno del totale dei membri. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale la proposta cui abbia dato parere favorevole il Presidente in carica.
Presidente
Art. 12
Il Presidente in carica rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede l’Assemblea dei soci sia ordinaria che straordinaria e riunisce il Consiglio Direttivo. È
eletto dall’Assemblea un anno prima dell’assunzione dell’incarico e rimane in carica due anni. Fa parte del Consiglio Direttivo come Presidente eletto e come Presidente uscente nell’anno precedente e successivo alla copertura della carica. Il Presidente in carica dell’AINPeNC fa parte del Consiglio Direttivo della SIN.
Segretario-Tesoriere
Art. 13
Il Segretario-Tesoriere, oltre che curare lo svolgimento delle Assemblee e delle sedute del Consiglio Direttivo, delle quali redige i relativi verbali, coordina tutte le iniziative idonee alla realizzazione degli scopi statutari dell’AINPeNC. Egli cura inoltre lo schedario generale dei soci, controlla il pagamento delle quote associative ed amministra i beni dell’Associazione. Egli si adegua alle direttive impartite dal Consiglio Direttivo e dispone, con potere di firma, per le normali attività gestionali, ivi comprese le operazioni bancarie. Il Segretario-Tesoriere dell’ AINPeNC fa parte del Comitato di Partecipazione e Coordinamento previsto nello Statuto della SIN allo scopo di coordinare i rapporti tra Associazione autonome aderenti e SIN.
Egli è eletto dall’Assemblea, rimane in carica 3 anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.
Controversie
Art. 14
Tutte le eventuali controversie dell’ AINPeNC, tra soci e tra questi e l’Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall’Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura, salvo contraddittorio. Il loro lodo sarà inappellabile.
Disposizioni Generali
Art. 15
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.
A.I.N.P e N.C.
Contact
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